Statuto

STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale

UNIVERSITÀ PRIMO LEVI – APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Università Primo Levi – APS, con sede in Bologna, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, multiculturale e contro ogni discriminazione.

L’acronimo dell’Associazione è: “UPL”.

La durata dell’Associazione è illimitata.

La costituzione dell’Università Primo Levi – APS risale al 1989. Ne furono promotori: Comune e Provincia di Bologna, sindacati dei lavoratori, ACLI, CNA e numerose altre associazioni e istituzioni. Finalità prevalenti: favorire la promozione sociale, culturale, solidaristica della Terza Età. Successivamente le finalità furono estese a tutte le persone adulte in conformità agli scopi dell’EDA (Educazione degli Adulti) e agli obiettivi sociali connessi o affini.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’Art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate a: Educazione degli Adulti e loro promozione sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. Promuovere e svolgere la formazione permanente degli adulti di ogni età.
  2. Sviluppare la promozione culturale e sociale della terza età.
  3. Promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed altre opportunità di confronto culturale, anche interdisciplinari, su temi di interesse specifico.
  4. Svolgere attività di utilità sociale, in particolare promuovendo la più ampia diffusione della cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini sia italiani che stranieri, favorendo l’inserimento delle persone nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono, fornendo loro supporti ed opportunità adeguati.
  5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. Tali attività saranno deliberate dall’Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei soci.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmazioni realizzate nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi volti in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo sarà messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza fine di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;
  • per esclusione;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione, l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla sua prima riunione utile.

Il recesso del socio, come l’esclusione, viene annotato da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari, nel caso di associati minorenni il diritto di voto viene attribuito a chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale;
prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • Il Presidente;
  • il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo o passivo.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.

Nell’Assemblea hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, o con pubblicazione sul sito web dell’Associazione, o con affissione pubblica nella bacheca delle comunicazioni sociali posta nella sede legale, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge i componenti dell’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • nomina i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti e ne adotta eventuale azione di revoca;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione (a distanza almeno 24 ore) occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto deliberativo.

Art. 10 – L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L’Organo di Amministrazione (denominato Consiglio Direttivo) è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 21, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L’Organo di Amministrazione ha la facoltà di cooptare altri membri fino a un massimo di un quarto dei suoi componenti e comunque senza superare il numero massimo di 21 membri previsto dal primo comma del presente art. 10. Tale decisione dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei soci nella riunione immediatamente successiva.

L’Organo di Amministrazione:

  • elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
  • nomina il Segretario;
  • nomina il Direttore Tecnico Scientifico, il quale ha il compito di coordinare l’attività corsuale nell’ambito delle decisioni degli organi statutari;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • può costituire e avvalersi di commissioni di lavoro su argomenti predeterminati e può affidare a terzi specifiche incombenze se necessarie e utili al migliore funzionamento dell’Associazione.

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 12 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario (o da chi ha svolto le funzioni di Segretario, nel caso non sia stato nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dall’Organo di Amministrazione ed ha il compito di presiedere tale Organo. Il Presidente inoltre presiede l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio a tutte le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e preventivo.

In alternativa al Revisore Unico può essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri compreso il Presidente del Collegio stesso.

Art. 13 – L’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017:

Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, dall’Assemblea dei soci entro trenta giorni.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Uffìcio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, D.Lgs 3/7/2017 n. 117 e norme collegate, e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie che risultassero incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Bologna, 30 novembre 2022